Viterbo CRONACA La registrazione degli atti dell'unione civile è eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili
Emanuela Dei

Ieri è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, in attesa dei decreti attuativi previsti dalla legge 76/2016. Il Viminale, entro cinque giorni farà avere ai Comuni italiani la modulistica. (http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario)

Il Decreto Ponte n.175 del 28-7-2016 definisce che due persone maggiorenni, dello stesso sesso, potranno fare congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

Nella richiesta ciascuna parte dovrà dichiarare: il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge.

L'ufficiale dello stato civile, redigerà immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscriverà unitamente alle parti, che inviterà a comparire di fronte a se' in una data indicata dalle parti. L'ufficiale dello stato civile ha quindici giorni dalla presentazione della richiesta per verificare l'esattezza delle dichiarazioni.

Alla data convenuta, le parti, in presenza di due testimoni nel giorno indicato nell'invito, renderanno personalmente e congiuntamente, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile. L'ufficiale, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 1, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge, redigerà apposito processo verbale, sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni.

La registrazione degli atti dell'unione civile è eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili. L'ufficiale lo trasmetterà immediatamente alcomune di nascita di ciascuna delle parti, conservandone l'originale nei propri archivi. Le parti potranno indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione. La parte puotrà dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune.

Nei documenti e atti in cui sarà prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile saranno riportate, a richiesta degli interessati, le seguenti formule: «unito civilmente» o «unita civilmente».

Emanuela Dei