Viterbo CRONACA INTIMATA

La decisione del Tribunale di Grosseto con la quale si vorrebbe (il condizionale è d’obbligo!) intimare all’Ufficiale di Stato civile del medesimo Comune di trascrivere sui registri dello Stato civile l’atto di matrimonio validamente celebrato tra due persone dello stesso sesso negli Stati Uniti, appare un’utile quanto arrogante forzatura ideologica.

Lo è innanzitutto dal punto di vista Costituzionale laddove la carta fondamentale dello Stato italiano parla di società naturale fondata sul matrimonio (art 29).

E’ pur vero che la citata definizione non costituisce di per sé ostacolo alla ricezione in ambito giuridico di nuove figure alle quali sia la società ad attribuire il senso ed il valore della esperienza “famiglia”.

 

Ma ciò non può assolutamente avvenire attraverso una forzatura in via interpretativa dell’istituto matrimoniale, come ha fatto il Tribunale di Grosseto in modo del tutto affrettato e senza tener conto dei principi fondamentali di diritto interno e di diritto internazionale privato.

In particolare, la trascrizione non può essere considerata un atto dovuto come vorrebbe il Tribunale di Grosseto adducendo la natura meramente dichiarativa e non costitutiva della trascrizione.

Al riguardo ci sono pronunce sostanzialmente diverse della Corte di Cassazione (nn. 1304/90; 9578/93; 10351/98; 7877/00), secondo le quali si richiede, invece, secondo le vigenti norme di diritto internazionale privato, la sussistenza dei requisiti previsti dalla lex loci quanto alle forme di celebrazione e di quelli previsti dalla legge italiana quanto allo stato ed alla capacità delle persone (artt. 27-28 legge 218/95).  

Inoltre il matrimonio pur soggetto a determinate forme solenni, che prevedono la ricezione della volontà dei nubendi da soggetti investiti di un pubblico ufficio, tuttavia, lo stesso non è assimilabile ad un provvedimento proveniente dall’autorità amministrativa o giurisdizionale, ma resta un atto negoziale e come tale deve essere considerato ai fini della individuazione delle norme che ne disciplinano gli effetti nell’ordinamento interno.

Ciò premesso, il matrimonio dei due cittadini dello stesso sesso celebrato negli Stati Uniti non può essere trascritto perché non presenta uno dei requisiti essenziali per la sua configurabilità come matrimonio nel diritto interno, vale a dire la diversità dei sesso tra i coniugi. Checché se ne dica o si pensi, infatti, tale requisito è direttamente ricavabile dall’art. 107 c.c., che configura il matrimonio come un negozio giuridico bilaterale tra due persone di sesso diverso, le quali dichiarano, in un determinato contesto formale di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie (v. Cass. 1808/76; 1304/90; 7877/00).

La medesima distinzione di sesso, poi, è ricavabile anche in rapporto alla disciplina del concreto atteggiarsi dei diritti e dei doveri dei coniugi tra loro e verso i figli, nonché dalle stesse norme regolatrici l’ordinamento dello stato civile, laddove al’art. 64 lett..e) statuisce che l’atto di matrimonio deve specificatamente indicare “la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie”.

Giuseppe Bracchi
avv. ecclesiastico
già difensore vincolo TER Umbria