Viterbo CRONACA PNEUMATICA

Per fortuna che andiamo verso la bella stagione!

Per noi italiani guidare d’inverno è diventato sempre più difficile perché trovo veramente arduo districarmi tra gli articoli e i commi di questo elenco norme (sicuramente incompleto) che riguardano cosa montare e quando montarlo e smontarlo nella stagione invernale.

 

  • 22 ottobre 1971, Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.
  • 30 aprile 1992, Decreto Legislativo n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
  • 31 maggio 1995, Direttiva n. 104 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
  • 10 maggio 2011, Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti.
  • 16 gennaio 2013, Direttiva n. 1580 del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
  • 17 gennaio 2014, Circolare n. 1049 del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Per quanto sopra, per evitare di essere fermati e scoprire amaramente che non siamo in regola, subendo gli oneri di un micidiale sommario processo verbale, vi suggeriamo di far montare i pneumatici termici dopo il 15 ottobre e poi farli smontare entro il successivo 15 maggio.

Da non sottovalutare l’eventualità di circolare con pneumatici non consentiti o supposti non consentiti, che in caso di incidente con morti o feriti gravi, può vedere un Pubblico Ministero far scattare il penale a carico del guidatore.

Per approfondire il tema aprire http://www.leggioggi.it/2014/04/25/gomme-invernali-le-norme-stradali-per-non-incorrere-sanzioni/   nonché  leggere il promemoria ASSOGOMMA che recita:  …. Va ricordato che da sempre è consentito, “nel periodo stagionale di riferimento”, l’uso di pneumatici di tipo M+S con codici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati in carta di circolazione. Si tratta di una deroga, rispetto alla regola generale che prevede che i pneumatici montati su un veicolo, debbano sempre avere caratteristiche prestazionali uguali o superiori a quelle indicate in carta di circolazione. L’eccezione aveva dato luogo ad interpretazioni diverse e ad un uso generalizzato per tutto l’anno di questi pneumatici non di serie. Il Ministero dei Trasporti, con la circolare numero 1049 del 17 gennaio 2014, ha quindi chiarito che chi monta pneumatici di tipo M+S, con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione, può viaggiare dal 15 ottobre al 15 maggio. Pertanto viene concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle Ordinanze, per effettuare il rimontaggio dei pneumatici di tipo estivo, ovvero con caratteristiche prestazionali di serie. Di conseguenza, a partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione: l’infrazione di riferimento comporta, non solo significative sanzioni pecuniarie (da € 419 a € 1.682), ma anche il ritiro della carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo.

“E’ sempre bene circolare con pneumatici idonei al periodo stagionale, cioè pneumatici invernali in inverno e pneumatici estivi in estate”- afferma Fabio Bertolotti, Direttore di Assogomma -“Così facendo si circola sicuri e si ottengono vantaggi significativi in termini di consumo di carburante e degli pneumatici stessi. Adesso è arrivato il momento di ripristinare il treno di gomme estive.”

Ufficio Stampa Assogomma - www.pneumaticisottocontrollo.it