Viterbo CRONACA La Rota Romana, come Tribunale Apostolico, ha deciso e decide cause matrimoniali ammettendole, dove ne ricorrano le condizioni, al gratuito patrocinio
di Giuseppe Bracchi

Il recente intervento di Papa Francesco sulla gratuità delle cause matrimoniali canoniche, comporta alcuni chiarimenti e precisazioni, dal momento che i colleghi della stampa, spesso e volentieri, guidati dalla buona fede e dall’entusiasmo, difettano di obiettività, magari estrapolando la dichiarazione stessa dal contesto in cui viene o è stata resa di pubblico dominio.
Le parole di Papa Francesco, infatti, non sono uno scoop e neppure una novità storica da far gridare al classico “eureka!”. La Rota Romana, come Tribunale Apostolico, da tempo ha deciso e decide cause matrimoniali (credo siano oltre il 32%) ammettendole, dove ne ricorrano le condizioni, al gratuito patrocinio.
Così come è bene precisare che il Tribunale Apostolico della Rota Romana non è chiamato a decidere in prima istanza delle cause matrimoniali, se non nei casi espressamente previsti dai can. 1404 e ss del Codice di Diritto Canonico (per i fedeli cattolici di rito orientale è previsto il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium emanato nel 1990, sotto il glorioso pontificato di San Giovanni Paolo II), oppure non sia il Pontefice stesso ad avocare a se la causa di propria iniziativa, in qualunque stato e grado del giudizio si trovi presso un Tribunale e per qualunque motivo, o non ne facciano richiesta espressamente i due coniugi o uno di essi in seconda istanza, ovvero dopo che sulla causa medesima abbia già deciso il Tribunale competente per territorio.
I coniugi che decidano di regolarizzare la loro posizione ed il loro status, facendo ricorso ad un Tribunale ecclesiastico, dovranno pertanto attenersi alle norme sulla competenza dei 19 Tribunali ecclesiastici regionali presenti in Italia e per il cui funzionamento i Vescovi italiani, nella loro veste di Moderatori e Giudici dei rispettivi Tribunali diocesani, hanno destinato, in 14 anni di attività, oltre cento milioni di euro. In sostanza possiamo dire che l’8 per mille copre più dell’80% dei costi processuali, che diventano poi il 100% per chi si trova in serie e documentate difficoltà economiche.
Nei casi sopra ricordati, infatti, sono previsti sia la dispensa totale o parziale delle spese, sia la possibilità del gratuito patrocinio, attraverso l’opera professionale dei Patroni stabili presenti in ciascun Tribunale regionale competente per territorio ed ai quali non è dovuto alcun compenso (essendo già stipendiati dai medesimi Tribunali di appartenenza), neppure per la consulenza previa.
Per coloro che invece decidano di far ricorso ad Avvocati iscritti all’Albo presso ciascun Tribunale ecclesiastico regionale ed ammessi pertanto in loco al patrocinio delle cause matrimoniali, gli onorari sono quelli stabiliti dalle tariffe della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), ovvero, tra un minimo di 1575 ed un massimo di 2992 euro, se l’appello termina con la conferma della sentenza di primo grado.
Se, invece, in appello c’è il rinvio ad esame ordinario, ovvero la causa viene di nuovo trattata, alla cifre precedenti bisogna aggiungere un onorario compreso tra un minimo di 604 ed un massimo di 1207 euro, più gli oneri fiscali previsti dalla legge.
Tutti coloro che interessati o come semplici fedeli vorranno prendere visione de tariffario CEI o di quant’altro possa essere attinente con le cause matrimoniali, potranno consultare il sito www.tirbunaliecclesiatici.it).
Sperando di essere stato chiaro e di non aver tediato i lettori con dettagli troppo tecnici, resto a disposizioni, in fraterno e gratuito spirito cristiano, di tutti coloro che vorranno chiarire o approfondire, in assoluta riservatezza, problematiche attinenti alla materia matrimoniale canonica.
Giuseppe Bracchi
Pubblicista – Avvocato Ecclesiastico
Già Difensore del Vincolo TER Umbria






















